Legge del 2025 numero 182 art. 58

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA SANITARIA – SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE MEDICA IN TELEMEDICINA
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 55-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole: «dati clinici non direttamente» sono inserite le seguenti: «, o indirettamente attraverso sistemi di telemedicina,»;
b) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i casi e le modalità di ricorso alla telecertificazione».

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