Legge del 2025 numero 182 art. 57

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ – NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA RELATIVA AI COMPENSI SPETTANTI AL PRESIDENTE E AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI DELL'AFAM
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. Il comma 342 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che i compensi ivi previsti sono riconosciuti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica senza le limitazioni previste dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per il conferimento di incarichi da parte di amministrazioni pubbliche a persone collocate in quiescenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

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