Legge del 2025 numero 182 art. 56

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ – SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI DESIGNAZIONE E NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA NEI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI DELLE UNIVERSITÀ, DELLE ISTITUZIONI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA, DEI CONSORZI UNIVERSITARI E INTERUNIVERSITARI E DELLE FONDAZIONI UNIVERSITARIE
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. Al fine di potenziare l'attività di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonché i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'università e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

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