Legge del 2025 numero 182 art. 54

TITOLO III – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ – SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA DI APPROVAZIONE DEGLI STATUTI E DEI REGOLAMENTI DELLE UNIVERSITÀ
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 9, le parole: «e i regolamenti di ateneo» sono sostituite dalle seguenti: «, il regolamento generale di ateneo, il regolamento per il trasferimento e la mobilità interna dei docenti e il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità» e la parola: «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «Ministero»;
b) al comma 10:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il Ministero può, per una sola volta, con proprio provvedimento, rinviare gli statuti e i regolamenti di cui al comma 9 all'università, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito»;
2) al terzo periodo, la parola: «Ministro» è sostituita dalle seguenti: «Ministero»;
c) al comma 11, le parole: «nel Bollettino Ufficiale del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale delle università».

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