Legge del 2025 numero 182 art. 51

TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI – CAPO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO PER STUDENTI E FAMIGLIE
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 21, comma 4-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le iscrizioni alle istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo sono effettuate con modalità telematica mediante la piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli alunni al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di primo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria dalla piattaforma. Ai fini dell'iscrizione degli studenti al primo anno di corso delle istituzioni scolastiche statali secondarie di secondo grado, le medesime istituzioni sono tenute ad acquisire l'attestazione di superamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, comprensivo del voto finale, dalla piattaforma. L'attestazione di cui all'ottavo periodo è valida ai fini dell'ammissione all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione».
2. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo» sono soppresse.
3. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il “Piano delle arti” è adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro dell'università e della ricerca, nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
4. Alla parte I, titolo I, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il capo II è abrogato.
5. Gli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono abrogati.
6. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo è soppresso;
b) al terzo periodo, le parole: «e del relativo organo collegiale» sono soppresse.
7. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. I servizi educativi per l'infanzia sono caratterizzati da un progetto educativo in continuità con la scuola dell'infanzia e spazi, tempi e organizzazione coerenti con tale progetto. Nei servizi educativi per l'infanzia opera personale educativo qualificato in possesso del titolo di accesso di cui all'articolo 14, comma 3. Non rientrano tra i servizi educativi per l'infanzia i servizi ludico-ricreativi o di mero accudimento»;
b) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) attiva azioni di monitoraggio, che coinvolgono le regioni e gli enti locali, in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12, delle risorse regionali della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia di cui all'articolo 12, comma 4, e delle risorse stanziate dagli enti locali per gli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;
c) all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e al monitoraggio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f-bis). A tal fine, verificati i dati comunicati dagli enti locali in merito all'impiego delle risorse e alla coerenza degli stessi con la programmazione regionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano li convalidano e li trasmettono al Ministero dell'istruzione e del merito»;
d) all'articolo 7, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e trasmettono annualmente i dati necessari al monitoraggio statale e regionale in merito all'impiego delle risorse del Fondo di cui all'articolo 12. A tal fine, rendicontano l'utilizzo delle risorse statali, regionali e comunali per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione nazionale pluriennale di cui all'articolo 8»;
e) all'articolo 8, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Alla scadenza del Piano di azione nazionale pluriennale vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta i successivi Piani di azione nazionale di durata quinquennale»;
f) all'articolo 10, comma 5, il secondo periodo è soppresso;
g) all'articolo 12, comma 2, lettera b), dopo le parole: «dei servizi educativi per l'infanzia» sono inserite le seguenti: «pubblici e privati accreditati» e dopo le parole: «e della loro qualificazione» sono aggiunte le seguenti: «, anche al fine di ridurre la partecipazione economica delle famiglie».
8. All'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e inviano le comunicazioni agli alunni e alle famiglie in formato elettronico» sono sostituite dalle seguenti: «. Ai registri online si accede tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o la carta di identità elettronica (CIE). Nel primo ciclo di istruzione alle comunicazioni in formato elettronico accedono i genitori degli alunni o gli esercenti la responsabilità genitoriale».

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