Legge del 2025 numero 182 art. 5

TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI SISTEMI DI RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole: «punto vendita» sono aggiunte le seguenti: «, nelle aree di pertinenza o in altri luoghi di raggruppamento nella diretta disponibilità dei distributori stessi o messi loro a disposizione dai sistemi di gestione dei produttori».

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