Legge del 2025 numero 182 art. 48

TITOLO II – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DEI CITTADINI – CAPO I – SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEI CITTADINI – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELL'OPPOSIZIONE AL RIMBORSO DELL'ASSEGNO AL MITTENTE
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. L'articolo 86 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, è sostituito dal seguente:
«Art. 86 (Opposizione al rimborso dell'assegno al mittente). - 1. Il destinatario di un oggetto gravato di assegno può fare opposizione alla trasmissione dell'am-montare dell'assegno al mittente. L'opposizione è presentata presso l'operatore postale che ha consegnato l'oggetto entro ventiquattro ore dalla sua ricezione.
2. L'ufficio che deve provvedere al rimborso trattiene a deposito l'importo dell'assegno per i trenta giorni successivi alla presentazione dell'opposizione. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'ufficio esegue le operazioni di rimborso nei modi richiesti dal mittente se il destinatario non dimostra di aver proposto domanda giudiziale. In caso contrario l'ufficio trattiene a deposito l'importo dell'assegno sino alla definizione del giudizio con provvedimento passato in giudicato».
2. L'articolo 233 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655, è abrogato.

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