Legge del 2025 numero 182 art. 32

TITOLO I – MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN FAVORE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE – CAPO IV – ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE – MODIFICHE ALL'ARTICOLO 55 DEL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, RELATIVO ALL'AGENZIA ITALIANA PER LA GIOVENTÙ
In vigore dal 18 dicembre 2025

1. All'articolo 55, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al primo periodo, le parole da: «del Consiglio di amministrazione» fino a: «designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «degli organi dell'Agenzia italiana per la gioventù. Sono organi dell'Agenzia: il Consiglio di amministrazione, formato da tre componenti compreso il Presidente, il Presidente, dotato di comprovata esperienza in materia di politiche giovanili, nonché il Collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri, uno dei quali designato dal Ministero dell'economia e delle finanze» e, al terzo periodo, le parole: «primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo».

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