Legge del 1997 numero 127 art. 8


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA)
(Omissis) (Modifica il comma 4 dell'art. 50, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29),
(Omissis)(Sostituisce l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 51, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).
(Omissis)(Sostituisce il comma 2 dell'art. 52, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).
In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1997 numero 127 art. 8"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti