Legge del 1997 numero 127 art. 6


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE)
((Omissis)(Sostituisce il comma 1 dell'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142).
(Omissis)( Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191. Sostituisce il secondo periodo del comma 3 dell'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142).
(Omissis)(Comma sostituito dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191. Aggiunge i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater all'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142).
(Omissis)(Aggiunge il comma 5-bis all'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142)
Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto in organico) (commi abrogati dal Dlgs 267/2000)
Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni (Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191). La domanda deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
(Omissis)(Sostituisce il comma 6 dell'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142).
(Omissis)(Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191. Aggiunge un periodo al comma 7 dell'art. 51, L. 8 giugno 1990, n. 142).
(Omissis)(Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 41, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).
(Omissis)(Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter all'art. 41, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29).
(Omissis)( Sostituisce il comma 5 dell'art. 55, L. 8 giugno 1990, n. 142).
Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente. La stessa disposizione si applica altresì alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere (Periodo aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191) (commi abrogati dal Dlgs 267/2000)
(Omissis)(Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191. Sostituisce il comma 1 e aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, L. 11 febbraio 1994, n. 109).
(Omissis)(Sostituisce il comma 11 dell'art. 3, L. 24 dicembre 1993, n. 537).
(Omissis)(Sostituisce l'art. 16-bis del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8).
Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
Entro il 30 settembre 1998 gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonché i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente (Vedi, anche, l'art. 32, comma 13, L. 27 dicembre 1997, n. 449) ( Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191) ( La Corte costituzionale, con sentenza 8-22 marzo 2000, n. 75 (Gazz. Uff. 29 marzo 2000, n. 14, serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 17, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 97 e 128 della Costituzione).
(Omissis)(Modifica i commi 14, 15 e 18 dell'art. 1, L. 28 dicembre 1995, n. 549).
In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole: «vigente prima della data del 31 agosto 1993».
Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996 (In deroga al presente comma vedi l'art. 14, comma 14-bis, D.L. 30 gennaio 1998, n. 6).

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