Legge del 1997 numero 127 art. 9


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUILIBRIO FINANZIARIO E CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI)
1.Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio ( In attuazione della delega contenuta nel presente comma, vedi il D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342).
2.Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari, nonché della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3.Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
(Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191. Esso a sua volta sostituisce il secondo periodo della lett. b), comma 1, art. 105, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77)
4.(Omissis) (Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191. Sostituisce l'art. 108, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77).
5.Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6.Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'art. 32 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di riscossione, e, all'art. 27, comma 9, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «all'articolo 53, comma 1, ed». [All'art. 31, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modificazioni, le parole: «in sede di assestamento» sono sostituite dalle parole: «una tantum»] (Periodo abrogato dall'art. 20, D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342).
7.In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità di comuni e province ai princìpi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1 possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello stesso (Comma aggiunto dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191).

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