Legge del 1997 numero 127 art. 3


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI)
(I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, stato civile e residenza attestati in documenti di riconoscimento in corso di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale) (comma abrogato dal Dpr 445/2000).
(Omissis ) (Comma modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, sostituisce il comma 1 dell'art. 3, L. 4 gennaio 1968, n. 15,).
(Omissis) (Sostituisce il comma 1 dell'art. 3, D.P.R. 25 gennaio 1994, n. 130).
(Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei doveri di ufficio) (comma abrogato dal Dpr 445/2000).
(È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali (Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191e ora abrogato dal Dpr 445/2000)..
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione (Limiti particolari di età per la partecipazione ai concorsi pubblici sono stati stabiliti:
- con D.M. 6 aprile 1999, n. 115, per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia;
- con D.M. 23 aprile 1999, n. 142 e con D.M. 10 aprile 2000, n. 128, per i concorsi indetti dal corpo della guardia di finanza;
- con D.M. 22 aprile 1999, n. 188, per il reclutamento del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
- con D.M. 20 maggio 1999, n. 187, per l'accesso al profilo di ispettore antincendi dell'area operativa-tecnica del corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- con D.M. 2 giugno 1999, n. 295, per i concorsi per il corpo forestale dello Stato;
- con D.M. 29 luglio 1999, n. 357, per l'accesso ai ruoli de personale della carriera prefettizia;
- con D.M. 1° febbraio 2000, n. 50, per l'accesso ai ruoli del personale del corpo di polizia penitenziaria;
- con D.M. 6 marzo 2000, n. 102, per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare).
Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età (Comma così modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191).
(Omissis) (Aggiunge un periodo alla lett. e) del comma 1 dell'art. 12, L. 20 dicembre 1961, n. 1345, )
(Omissis) ( Aggiunge un comma all'art. 4, L. 4 gennaio 1968, n. 15,).
Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.
(La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. L'istanza e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (In attuazione degli artt. 1, 2 e 3 del presente decreto vedi il regolamento approvato con D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403) (Comma così sostituito dall'art. 2, comma 10, L. 16 giugno 1998, n. 191 e ora abrogato dal Dpr 445/2000).

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