Legge del 1997 numero 127 art. 15


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTO ALL'ESTERO DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA E DELL'IMPOSTA DI BOLLO)
1.(Omissis) ( Modifica la denominazione della Sezione III, sostituisce l'art. 25 e aggiunge l'art. 25-bis nella tabella (Sezione III) annesse alla L. 2 maggio 1983, n. 185).
2.Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.

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