La persona giuridica in genere, soggettività e personalità giuridica: riflessi in tema di autonomia patrimoniale



La persona fisica, pur senza voler introdurre concezioni di tipo giusnaturalistico, è per natura propria e per necessità "soggetto" nell'ordinamento giuridico. Corrisponde al naturale aggregarsi degli interessi umani dare vita a enti che trascendono la considerazione della singola persona, enti che, proprio per questo motivo, assumono una individualità propria che si differenzia da quella delle singole persone fisiche che pure contribuiscono ad animarli e sostanziarli nota1.

Questa realtà che si produce dal punto di vista sociale può essere variamente considerata dal diritto, fino al punto da essere qualificata in termini omogenei rispetto alla persona fisica. La soggettività è l'aspetto più rilevante di questa omogeneità, una soggettività che implica l'attribuzione di una capacità giuridica che non può che essere inscindibilmente connessa alla nozione di soggetto nota2.

Come entra in gioco il concetto di persona giuridica? E' il concetto di personalità giuridica assorbente rispetto alle figure soggettive corrispondenti a tutti gli enti diversi dalla persona fisica?

Al fine di poter rispondere in maniera soddisfacente a questi quesiti occorre chiarire che la normativa contenuta nel codice civile, pur essendo contraddistinta da una singolare neutralità circa le varietà delle posizioni dottrinarie sulla questione, si è manifestata nel corso degli anni sempre più divergente dal comune sentire sociale e dalle soluzioni imposte dalla pratica delle negoziazioni.

Il codice civile non conosce il concetto di soggetto e di soggettività. Nel codice civile esiste la considerazione della persona fisica e della persona giuridica . Di quest'ultima è dato distinguere tra persone giuridiche aventi scopo lucrativo (società di capitali) e persone giuridiche connotate da scopo non lucrativo (o altruistico): tali le associazioni riconosciute e le fondazioni.

Le persone giuridiche sia dell'una sia dell'altra specie sono connotate dai seguenti elementi:

  1. un'autonomia patrimoniale c.d. perfetta;
  2. un'articolazione organica interna. Nel codice civile vengono comunque considerate ulteriori entità, aventi caratteristiche intermedie. Pur essendo quest'ultime sprovviste della qualifica normativa di persone giuridiche, sono disciplinate in modo tale da risultare dotate tutte di una qualche autonomia patrimoniale, seppure in grado variabile.

Possono tali entità essere qualificate in termini di soggetti dell'ordinamento o tale qualità deve essere riconosciuta in esclusiva alle persone fisiche e a quelle giuridiche?

Si badi che la questione investe una rilevanza notevole: sindacati, partiti politici, altre formazioni sociali (sportive, di volontariato) sono infatti costituiti nella forma di associazioni quasi sempre prive di riconoscimento, dunque di personalità giuridica.

Del resto la Costituzione garantisce ai cittadini il diritto di libera associazione (art. 18 Cost.) al fine di perseguire qualsiasi fine non vietato (di lucro, di ricerca scientifica, di svago, di beneficenza, ecc. Sono ovviamente proibite le associazioni segrete , come sono proibite in genere le associazioni a delinquere o comunque con scopi illeciti). La Carta costituzionale anzi "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo non soltanto "come singolo", ma pure "nelle formazioni sociali" ove si svolge la sua personalità" (art. 2 Cost.).

La risposta, che ha molto affaticato la dottrina nei tempi passati, risulta (anche in base alla stessa evoluzione della normative codicistica: cfr. l'abrogazione degli artt. 600 , 786 cod.civ.) risultare ormai scontata. Anche alle c.d. formazioni intermedie (per tali intendendosi associazioni non riconosciute, le società a base personale) deve infatti essere riconosciuta, indipendentemente dall'attribuzione della qualifica di persona giuridica, la piena soggettività. Ciò emerge non solo dalla considerazione della portata di norme quali l'art. 2659 cod.civ. (nel testo risultante in esito all'emanazione della L. 52/85), in forza del quale è possibile operare la trascrizione di un acquisto immobiliare a favore di una società semplice o di un'associazione non riconosciuta, ma anche dall'apprezzamento dell'importanza dell'attribuzione normativa dei vari gradi di autonomia patrimoniale . In tanto è data la possibilità di porre un diaframma tra compendi patrimoniali, in quanto appunto essi facciano capo ad entità differenti , ciascuna considerata un soggetto da parte dell'ordinamento. In questo senso l'esistenza di un patrimonio, sia pure connotato da una non completa permeabilità rispetto al patrimonio dei soggetti in vario modo riconducibili all'ente, costituisce, sotto il profilo oggettivo, la controprova della soggettività dell'ente.

Quale importanza si può attualmente annettere all'attribuzione della personalità giuridica?

Tramontata la concezione che fondava su di essa la sussistenza della soggettività, si può ritenere che la personalità giuridica valga unicamente ad introdurre una particolare disciplina che più precisamente corrisponde alla normativa dettata dal codice per ciascuna delle figure previste.

Nel corso dell'analisi che seguirà diverrà evidente che questa disciplina, lungi dal favorire l'ente che vi risulta assoggettato, finisce al contrario per essere di ostacolo ad un'azione improntata a criteri di tempestività e di snellezza operativa. Occorre tuttavia ricordare sotto questo profilo la recente eliminazione (cfr. L. 127/97, art. 13 ) dell'autorizzazione per l'innanzi prevista dall'art.17 cod.civ. per l'acquisto di beni immobili, accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle persone giuridiche aventi scopo non lucrativo.

Note

nota1

Cfr. Barbero, Il sistema del diritto privato, Torino, 1993, p.101.
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nota2

V. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p.139.
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