Legge del 1985 numero 765 art. 90


La presente Convenzione non prevale su un accordo internazionale già concluso o da concludere che contiene disposizioni concernenti le materie regolate dalla presente Convenzione, a condizione che le parti del contratto abbiano la loro sede di affari in Stati parti a tale accordo.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1985 numero 765 art. 90"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti