Legge del 1985 numero 765 art. 9


1.Le parti sono vincolate dagli usi ai quali hanno assentito e dalle abitudini stabilitesi fra di loro.
2.Salvo convenzione contraria delle parti, si ritiene che questesi siano tacitamente riferite nel contratto e per la sua elaborazionea qualsiasi uso di cui erano o avrebbero dovuto essere a conoscenza eche, nel commercio internazionale, è largamente conosciuto e regolarmente osservato dalle parti in contratti dello stesso genere, nel ramo commerciale considerato.

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