Legge del 1985 numero 765 art. 12


Qualsiasi disposizione dell'art. 11, dell'art. 29 o della seconda parte della presente Convenzione autorizzante una forma differente da quella scritta, sia per la conclusione o per la modifica o rescissione amichevole di un contratto di vendita, sia per qualsiasi offerta, accettazione o altra manifestazione d'intento, non si applica dal momento che una delle parti ha la sua sede di affari in uno Stato contraente che avrà effettuato una dichiarazione in conformità all'art. 96 della presente Convenzione e le parti non possono derogare al presente articolo nè modificare gli effetti.

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