Legge del 1985 numero 765 art. 1


PRIMA PARTE - Campo di applicazione e disposizioni generali
CAPITOLO I - Campo di applicazione

1.La presente Convenzione si applica ai contratti di vendita delle merci fra parti aventi la loro sede di affari in Stati diversi:
a) quando questi Stati sono Stati contraenti; o
b) quando le norme di diritto internazionale privato rimandano all'applicazione della legge di uno Stato contraente.
2.Non si terrà conto del fatto che le parti hanno la loro sede di affari in Stati diversi quando tale fatto non risulta nè dal contratto, nè da transazioni precedenti fra le parti, nè da informazioni da queste fornite in qualsiasi momento prima della conclusione o al momento della conclusione del contratto.
3.Nè la nazionalità delle parti, nè il carattere civile o commerciale delle parti o del contratto saranno prese in considerazione per l'applicazione della presente Convenzione.

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