Legge del 1985 numero 765 art. 2


La presente Convenzione non disciplina le vendite:
a) di merci acquistate per uso personale, familiare o domestico, a meno che il venditore, in un qualsiasi momento anteriore alla conclusione o al momento della conclusione del contratto, non sapesse
e non fosse tenuto a sapere che tali merci erano comprate per tale uso;
b) all'asta;
c) su pignoramento o effettuata in qualsiasi altro modo per ordine del giudice;
d) di valori mobiliari, effetti commerciali e valute;
e) di navi, battelli, aliscafi o aeronavi;
f) di elettricità.

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