Legge del 1985 numero 765 art. 10


Ai fini della presente Convenzione:
a) se una parte ha più di una sede di affari, sarà considerata quella collegata più strettamente con il contratto e la sua esecuzione, tenendo conto delle circostanze note alle parti o da loro prese in considerazione, in un qualsiasi momento prima o al momento della conclusione del contratto;
b) se una parte non ha una sede di affari, si prenderà in considerazione la residenza abituale della parte.

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