Legge del 1985 numero 765 art. 84


1.Se il venditore è tenuto a restituire il prezzo, deve anche pagare gli interessi sull'ammontare di detto prezzo a partire dal giorno del pagamento.
2.L'acquirente deve al venditore l'equivalente di qualsiasi profitto abbia tratto dalle merci o da una parte di esse:
a) quando deve restituirle tutte o in parte; o
b) quando è nell'impossibilità di restituirle tutte o parte delle merci o di restituirle tutte o in parte in uno stato pressochè identico a quello in cui le ha ricevute, e tuttavia ha dichiarato il contratto rescisso o ha preteso dal venditore la consegna di merci sostitutive.

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