Legge del 1985 numero 765 art. 75


In caso di risoluzione del contratto e se, in maniera ragionevole e entro un termine ragionevole dopo la sua risoluzione, l'acquirente ha proceduto ad un
acquisto di sostituzione o il venditore ad una vendita di compensazione, la parte che richiede danni-interessi può ottenere la differenza fra il prezzo
del contratto il prezzo dell'acquisto di sostituzione o della vendita di compensazione, nonchè ogni altro danno-interesse che può essere dovuto in virtù dell'art. 74.

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