Legge del 1985 numero 765 art. 61


SEZIONE III - Mezzi di cui dispone il venditore in caso di inadempienza del contratto da parte dell'acquirente
1.Se l'acquirente non ha adempiuto ad uno qualsiasi degli obblighi che gli derivano dal contratto di vendita o dalla presente
Convenzione, il venditore può:
a) esercitare i diritti previsti agli articoli da 62 a 65;
b) richiedere i danni-interessi previsti agli articoli da 74 a 77.
2.Il venditore non perde il diritto a richiedere danni-interessi qualora eserciti il suo diritto a ricorrere ad un altro mezzo.
3.Nessun termine di grazia può essere concesso all'acquirente da un giudice o arbitro qualora il venditore si avvalga di uno dei mezzi di cui dispone, in caso di inadempienza del contratto.

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