Legge del 1985 numero 765 art. 41


Il venditore deve consegnare le merci libere da ogni diritto o pretesa di terzi, a meno che l'acquirente non accetti di prenderle in consegna a tali condizioni. Tuttavia, se tale diritto o pretesa sono fondati sulla proprietà industriale o altra proprietà intellettuale, l'obbligo del venditore è regolato dall'art. 42.

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