Legge del 1985 numero 222 art. 62


I contratti di locazione di immobili siti in Roma, Trento e Trieste
a vantaggio del clero officiante, il cui onere grava sui bilanci del
Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma e dei Patrimoni
riuniti ex economali, sono risolti a decorrere dal 1° gennaio 1987,
salva la facoltà degli attuali beneficiari di succedere nei relativi
contratti assumendone gli oneri.
In tali casi ad essi è liquidata una somma pari a cinque volte il
canone annuo corrisposto aumentato del dieci per cento a titolo di
contributo per le spese di volturazione e registrazione dei
contratti.

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