Legge del 1985 numero 222 art. 49


Al termine di ogni triennio successivo al 1989, una apposita
commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dalla
Conferenza episcopale italiana, procede alla revisione dell'importo
deducibile di cui all'articolo 46 e alla valutazione del gettito
della quota IRPEF di cui all'articolo 47, al fine di predisporre
eventuali modifiche.

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