Legge del 1985 numero 222 art. 24


Dal 1° gennaio 1987 ogni Istituto provvede, in conformità allo
statuto, ad assicurare, nella misura periodicamente determinata dalla
Conferenza episcopale italiana, il congruo e dignitoso sostentamento
del clero che svolge servizio in favore della diocesi, salvo quanto
previsto dall'articolo 51.
Si intende per servizio svolto in favore della diocesi, ai sensi
del canone 1274, paragrafo 1, del codice di diritto canonico,
l'esercizio del ministero come definito nelle disposizioni emanate
dalla Conferenza episcopale italiana.
I sacerdoti che svolgono tale servizio hanno diritto a ricevere la
remunerazione per il proprio sostentamento, nella misura indicata nel
primo comma, da parte degli enti di cui agli articoli 33, lettera a)
e 34, primo comma, per quanto da ciascuno di essi dovuto.

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