Legge del 1966 numero 607 art. 18


Le enfiteusi costituite sotto le leggi anteriori all'entrata in vigore del vigente codice civile sono regolate dalle norme del codice e dalla presente legge.
Sono abrogati l'articolo 962 del codice civile e gli articoli 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.
Sono comunque abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

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