Legge del 1966 numero 607 art. 5


Il capitale di affranco determinato dal pretore non può superare in ogni caso il limite di cui all'articolo 1 della presente legge.
L'affrancante è tenuto alla sua eventuale integrazione, se legalmente richiesta è dovuta ai sensi del comma quinto del presente articolo.
L'ordinanza prima della trascrizione dev'essere notificata alle persone di cui agli articoli 2 e 3 a cura del ricorrente.
Intervenuta la notifica l'enfiteusi o la prestazione fondiaria si estingue nei confronti di chiunque.
Entro tre mesi dalla avvenuta notifica della ordinanza di affranco, chi vi ha interesse può adire la Sezione speciale per i contratti agrari del tribunale competente per territorio per la contestazione del diritto dell'affrancazione, per la riduzione o l'integrazione del capitale di affranco e per l'attribuzione dell'intera somma o di parte di essa.
La sentenza che decide definitivamente la controversia è annotata in margine alla trascrizione dell'ordinanza di affranco.
Le spese del giudizio presso la predetta sezione del tribunale saranno a carico della parte soccombente.

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