Legge del 1966 numero 607 art. 1


I canoni enfiteutici perpetui o temporanei e le altre prestazioni fondiarie perpetue non possono comunque superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, determinato a norma del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, rivalutato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.
I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura superiore sono ridotti al limite di cui al precedente comma, previo computo, quanto a quelli consistenti in una quantità fissa di derrate, dell'equivalente in denaro in base ai prezzi correnti al momento della entrata in vigore della presente legge, e, quanto a quelli consistenti in una quota di derrate, della somma in denaro calcolata, in base ai detti prezzi sulla misura fissa corrispondente alla media delle quantità corrispondenti nell'ultimo quinquennio.
I canoni e le altre prestazioni stabiliti in misura inferiore non possono essere aumentati.
L'affrancazione dei canoni e delle prestazioni si opera in ogni caso mediante il pagamento di una somma corrispondente a quindici volte il loro valore, come sopra determinato, previo computo, limitatamente a quelli in natura, dell'equivalente in denaro, determinato ai sensi del secondo comma (Con sentenza 19-23 maggio 1997, n. 143 (Gazz. uff. 28 maggio 1997, n. 22 - Serie Speciale), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, nella parte in cui, per le enfiteusi fondiarie costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenere adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.
).
Sono salve le condizioni di maggior favore per l'enfiteuta.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si fa riferimento alla qualifica catastale risultante al 30 giugno 1939 (Con sentenza n. 37 del 13-21 marzo 1969 (Gazz. Uff. 26 marzo 1969, n. 78) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della presente legge, limitatamente alla parte in cui comprende nella normativa anche i rapporti che formano oggetto della legge conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941. Vedi, anche, la L. 18 dicembre 1970, n. 1138).

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