Legge del 1966 numero 607 art. 13


Le disposizioni della presente legge si applicano anche:
a) ai rapporti a miglioria in uso nelle province del Lazio, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327;
b) ai rapporti a miglioria analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale;
c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1966 numero 607 art. 13"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti