Legge del 1966 numero 607 art. 4


Il pretore, nella prima udienza deve cercare di conciliare le parti ai sensi dell'articolo 185 del codice di procedura civile.
In caso di mancato accordo, il Pretore inteso se del caso un consulente tecnico, determina la somma, che il ricorrente deve depositare in conto corrente presso l'ufficio postale del comune sede della pretura competente, quale capitale di affranco.
Dalla data del predetto deposito resta sospeso il pagamento del canone o delle prestazioni al concedente.
In base alla quietanza attestante l'avvenuto deposito, il pretore dispone, con ordinanza non revocabile dalla stessa Autorità, l'affrancazione del fondo, dando sommariamente atto nel provvedimento motivato delle osservazioni, delle riserve e delle eccezioni delle parti.
Il pretore ha facoltà di ordinare l'iscrizione di ipoteca giudiziale a favore del concedente e per l'ammontare che riterrà opportuno.
Il cancelliere provvede, entro quindici giorni dalla data dell'ordinanza del pretore, a far trascrivere l'ordinanza stessa presso il competente Ufficio dei registri immobiliari.

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