Legge del 1966 numero 607 art. 12


I mutui a tasso normale o a tasso agevolato potranno essere concessi agli affrancanti coltivatori diretti, singoli o associati, anche nel corso della procedura di affrancazione.
In tal caso, l'affrancante che intenda avvalersi del mutuo dovrà rilasciare apposite deleghe con le quali si autorizzano:
a) l'Istituto di credito a versare direttamente nel conto corrente dell'Ufficio postale del Comune sede della pretura competente la somma mutuata a totale o parziale copertura della somma determinata dal pretore quale capitale di affranco;
b) l'Ufficio postale di cui alla lettera a) a restituire all'Istituto di credito la predetta somma qualora l'affrancazione, per qualsiasi motivo, non abbia avuto luogo o sia stata revocata.

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