Legge del 1966 numero 607 art. 10


In deroga alle vigenti norme fiscali, nel procedimento pretorio previsto dalla presente legge, tutti gli atti e tutti i documenti sono in esenzione da bolli, proventi e diritti di ogni specie.
I diritti e gli onorari dei procuratori legali ( Il termine «procuratore legale» deve intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27), degli avvocati e dei consulenti sono ridotti alla metà.

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