Legge del 1965 numero 1329 art. 8


Nei registri di cui al precedente articolo 3 devono essere trascritti, a richiesta di parte, gli atti pubblici o le scritture private autenticate con cui sia data quietanza del pagamento dell'ultima rata o sia stato esercitato dal locatario il diritto di opzione.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1965 numero 1329 art. 8"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti