Legge del 1965 numero 1329 art. 9


A richiesta delle parti, il cancelliere del tribunale ove la macchina è registrata, annota sul certificato di origine, di cui al secondo comma dell'articolo 2, gli estremi delle trascrizioni e delle cancellazioni di cui alla presente legge.
A richiesta del compratore o del locatario, il venditore o il locatore sono tenuti a dare atto sugli stessi certificati di origine delle rate e dei canoni pagati.

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