Legge del 1965 numero 1329 art. 6


Il privilegio previsto dall'articolo 2762 del Codice civile ha, per le macchine contrassegnate, una durata non superiore ai sei anni e non è soggetto alle condizioni previste dal terzo comma dell'articolo stesso.
Il privilegio stesso spetta anche, osservate le formalità indicate dal quarto comma dell'articolo 2762 del Codice civile, a chi, nell'interesse del compratore, abbia corrisposto la totalità o parte del prezzo per l'acquisto delle macchine di cui all'articolo 1.

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