Legge del 1965 numero 1329 art. 2


Le macchine contrassegnate sono vendute o locate ai sensi dell'articolo 1 con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.
Il venditore o il locatore devono consegnare alla controparte un certificato di origine dal quale risultino i nomi dei contraenti, le condizioni di vendita e le clausole contrattuali.

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