Legge del 1965 numero 1329 art. 10


Possono essere emesse, in favore del venditore o del sovventore delle macchine contrassegnate, cambiali garantite dal privilegio previsto dagli articoli 2762 del Codice civile e 6 della presente legge sulle macchine contrassegnate di cui all'articolo 1.
Le cambiali così garantite devono portare la trascrizione del contrassegno, del prezzo della macchina, degli estremi del contratto di vendita o di locazione, o dell'atto costitutivo di privilegio.
Le cambiali di cui al presente articolo devono, a richiesta di parte, essere trascritte sul registro di cui al precedente articolo 3 a cura del cancelliere, che annota sulle stesse l'avvenuta trascrizione.
Le cambiali possono essere emesse con scadenza fino a cinque anni (Vedi, anche, l'art. 5, D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173, riportato alla voce Sviluppo dell'agricoltura).

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