Legge del 1965 numero 1329 art. 3


I contratti stipulati a norma e per gli effetti di cui agli articoli precedenti, nonché gli atti costitutivi di privilegio, devono, a richiesta di parte, essere trascritti su apposito registro dal cancelliere del tribunale indicato nell'articolo 1.
Sono del pari soggetti a trascrizione i contratti previsti dal successivo articolo 7.
Nel registro della cancelleria dovranno essere indicati la data e gli estremi dei contratti di cui agli articoli 1 e 7 con l'indicazione delle generalità dei contraenti, nonché quella della località in cui sarà installata o utilizzata la macchina.
La trascrizione effettuata ai sensi della presente legge rende opponibile la riserva della proprietà, o dei diritti del locatore, nonché il privilegio legale, ai terzi acquirenti che hanno trascritto o iscritto l'acquisto del loro diritto posteriormente alla trascrizione stessa.

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