Legge del 1965 numero 1329 art. 15




Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato di origine della macchina, è punito ai sensi dell'art. 469 del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o reso irriconoscibile il contrassegno.
Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri, apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del tribunale indicato nel contrassegno, l'alterazione, la cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
(Comma così modificato dall’ art. 3, comma 4, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8)

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1965 numero 1329 art. 15"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti