Legge del 1940 numero 1078 art. 4


Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unità poderale.
La nullità può essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unità poderale, dagli enti di colonizzazione o dai consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

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