Legge del 1940 numero 1078 art. 8


La stipulazione di mutui da parte dell'assegnatario o degli assegnatari, coltivatori diretti del fondo, per il pagamento della quota ai coeredi è considerata come operazione di credito agrario di miglioramento, salvo per quanto riguarda il concorso statale negli interessi che non è concedibile e salva l'applicazione dei privilegi tributari ai soli mutui che vengono contratti con istituti i quali fruiscono di tali agevolazioni.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1940 numero 1078 art. 8"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti