Legge del 1940 numero 1078 art. 10


Nei casi in cui esista vincolo di indivisibilità dell'unità poderale, il vincolo può essere rimosso a tutti gli effetti previsti dalla presente legge, quando per sopravvenute circostanze il fondo risulti divisibile in più unità fondiarie organiche.
Sulla rimozione del vincolo decide l'Autorità giudiziaria a termini dell'art. 7, sulla base del giudizio tecnico espresso dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura.
Il provvedimento di rimozione del vincolo deve essere annotato a margine della trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unità poderale.

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