Legge del 1940 numero 1078 art. 7


Nelle materie contemplate dai precedenti artt. 5 e 6, la competenza a provvedere spetta al Tribunale del luogo in cui è situata tutta o la maggior parte dell'unità poderale. Il Tribunale provvede con decreto, su ricorso di alcuno degli interessati, sentite le parti, il Pubblico Ministero e l'Ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

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