Legge del 1940 numero 1078 art. 2


Gli enti di colonizzazione o i consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unità ponderali l'esistenza del vincolo di indivisibilità dei fondi, ai sensi della presente legge.
In difetto, il vincolo di indivisibilità non può essere opposto a terzi.

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