Legge del 1940 numero 1078 art. 9


In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avrà per oggetto l'intera unità poderale.
Le pertinenze dell'unità poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili.
Il Pretore, su istanza del debitore, e sentito il creditore può, con ordinanza non soggetta a impugnazione, o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione del fondo, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esigenze della produzione con l'interesse del creditore.

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