Legge del 1913 numero 89 art. 59


1. È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell'art. 1759 del Codice civile (ora art. 1723, c.c. 1942) e la revoca dell'autorizzazione maritale.
(L'espressione «revoca dell'autorizzazione maritale» deve ritenersi abrogata ai sensi della L. 17 luglio 1919, n. 1176, e, successivamente, del c.c. 1942.)

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