Revoca della procura



La revoca della procura non rinviene nel codice civile una specifica disciplinanota1. In tema di contratto di mandato esistono invece alcune norme che, in via analogica, si reputanonota2 applicabili anche all'eliminazione dei poteri rappresentativi per volontà del rappresentato.

Particolare interesse evoca la figura della procura irrevocabile. Si ritiene che possa essere qualificata tale soltanto la procura conferita anche nell'interesse del mandatario o di terzi nota3. E' tuttavia chiaro che un siffatto interesse non è valutabile alla stregua del mero conferimento di poteri rappresentativi, rinvenendo la propria fonte nel rapporto tra rappresentato e rappresentante. Ciò sollecita l'attenzione sul rapporto gestorio e, conseguentemente, sull'accordo in forza del quale esso è stato instauratonota4 . Trattandosi di mandato si potrà fare applicazione di quanto stabilito dall'art. 1723 cod.civ. (in materia di mandato irrevocabile), ai sensi del quale la revoca può essere legittimata soltanto dall'esistenza di una giusta causanota5 . Quando poi si trattasse di procura collettiva la revoca non avrebbe effetto se, oltre alla ricorrenza di una giusta causa, non vi fosse la concorde dichiarazione in tal senso di tutti quelli che l'hanno data (arg. ex art. 1726  cod.civ., che riguarda il mandato, ma di cui sembra indubbia l'applicabilità anche alla procura).

Quale effetto produce allora la revoca che intervenga in relazione a procura espressamente qualificata come irrevocabile?

Tale appellativo farebbe presupporre semanticamente l'impossibilità di un'efficace revoca da parte del rappresentato. La regola che si ritrae dall'art. 1723 cod.civ. è invece nel senso che la revoca che sia comunque subentrata faccia venir meno i poteri, legittimando il rappresentante a richiedere al rappresentato il risarcimento dei danni qualora fosse intervenuta in difetto di una giusta causa (Cass. Civ. Sez. I, 10819/96 )nota6.

Come è stato osservatonota7, l'irrevocabilità attiene all'aspetto interno del rapporto, non potendo essere opponibile ai terzi : la revoca di una procura irrevocabile produrrebbe pur sempre il proprio effetto di eliminare il potere rappresentativo. Quest'ultimo cessa con la revoca della procura, in qualunque modo sia fatta (anche oralmente, benché la procura esistesse in forma scritta, necessaria o volontaria), o col venir meno delle condizioni di fatto cui era subordinata. Con questa cessazione il rappresentante non è più autorizzato a spendere il nome del rappresentato (ed è anche obbligato a restituire il documento da cui risulti la procura). Se il rappresentante contravviene al detto divieto, commette un illecito del quale dovrà rispondere nei confronti del rappresentato. Il terzo non rimane tuttavia privo di tutela: ai sensi dell'art. 1396 cod.civ. (prescindendo dall'esistenza di meccanismi pubblicitari ufficiali) la revoca o le modificazioni della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, salvo che si dia la prova che detti terzi ne fossero comunque a conoscenza. In difetto, nè revoca, nè modificazioni sono ad essi opponibili (Cass. Civ. Sez. II, 13099/97 )nota8.

In tema di società e di preposizione institoria, essendo previste speciali forme di pubblicità in relazione al conferimento di poteri rappresentativi, analoga pubblicità deve essere data all'estinzione dei medesimi. In difetto non potrà essere opposto al terzo la mancanza di potere. Questa regola si applica anche nel caso di emissione di titoli cambiari, nonostante il modo di disporre dell'art. 1993 cod.civ. (Cass. Civ. Sez. I, 1045/78 ).

Espressa concretizzazione del precetto inteso a dare pubblicità alla revoca della procura viene data dall'art. 59 l.n.. essendo  prescritto che il notaio debba annotare a margine della procura la revoca della medesima ogniqualvolta essa sia successivamente intervenuta.

Note

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Tuttavia la revocabilità della procura è unanimente ammessa in quanto rinviene il proprio fondamento nel principio generale della revocabilità dei poteri concessi da un soggetto ad un'altro nell'interesse del primo. E' invece oggetto di discussione il carattere recettizio o meno della revoca di procura. Secondo un'opinione, (Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.101 e Giampiccolo, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959, p.113) si tratterebbe di un atto unilaterale recettizio destinato al rappresentante. Altri (Chianale, La rappresentanza, in I contratti in generale, t.2, a cura di Gabrielli, Torino, 1999, p.1141) ritengono, invece, che non si possa parlare di recettizietà. La legge non impone, infatti, la comunicazione della revoca al rappresentante, stabilendo semplicemente che dell'atto si dia pubblicità con mezzi idonei (art.1396 cod.civ.  ). Secondo un'ulteriore tesi ( Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., Torino, 1980, p.389) la revoca sarebbe atto recettizio, ma il destinatario sarebbe indeterminato, perché la legge prevederebbe solo un onere di pubblicazione alla generalità dei terzi (cfr. il predetto art. 1396   cod.civ.)
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nota2

Si veda Bianca, cit., p.103, per il quale "la revocabilità del mandato risponde alla stessa idea di fondo della revocabilità della procura e, cioè, che una posizione (di potere o di obbligo) costituita nell'esclusivo interesse di un soggetto, è rimessa alla disponibilità dell'interessato".
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nota3

Bianca, cit., p.103.
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nota4

Sottolinea la necessità di indagare il rapporto gestorio sottostante Bavetta, voce Mandato, in Enc.dir., vol.XXV, p.331.
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nota5

Così anche Bigliazzi Geri, Rappresentanza in generale, in Il contratto in generale, t.6, in Trattato di dir.priv., dir. da Bessone, vol.XIII, Torino, 2000, p.22.
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nota6

Luminoso, Mandato, commissione, spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXXII, Milano, 1984, p.469.
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nota7

Si veda  Mirabelli, Dei contratti in generale, cit., p.390.
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nota8

Chianale, cit., p.1142.
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Bibliografia

  • BAVETTA, Mandato, Enc.dir., XXV, 1975
  • BIGLIAZZI GERI, Rappresentanza in generale. Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv., XIII, 2000
  • CHIANALE, La rappresentanza. , Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, 2, 1999
  • GIAMPICCOLO, La dichiarazione recettizia, Milano, 1959
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967

Prassi collegate

  • Quesito n. 11-2016/I, Sorte delle procure conferite a o da società incorporata
  • Quesito n. 744-2007/C, Revoca della procura e irricevibilità dell'atto ex art. 28, n. 3 legge notarile

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