Violazioni dell'art. 59 l.n.: sanzioni




Il principio dell'integrità del documento atto pubblico è riaffermato anche da quanto previsto dall'art. 59 l.n. , che vieta al notaio, quale legittimo depositario, di effettuare indebite annotazioni sul corpo dell'atto pubblico.

Peraltro nella previsione di legge sono indicate alcune annotazioni che si ritengono necessarie.

Quindi sul presupposto che possa ritenersi violato l'art. 59 l.n. solo in presenza di annotazioni che nulla abbiano a che fare col documento, la sanzione prevista è quella stabilita dall'art, 137, I comma, l.n..

A tale sanzione si aggiunge, nell'ipotesi opposta, quella prevista dal nuovo art. 23 del Rdl 23 ottobre 1924, n. 1737, come sostituito dall'art.50 del D.Lgs. 249/06, che impone al notaio l'obbligo dell'annotazione in atto degli estremi delle eseguite trascrizioni e iscrizioni ipotecarie, alle quali il pubblico ufficiale è obbligato nota1.

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Note

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Va ricordato che ai sensi dell'art. 2671 cod. civ. al notaio o altro pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, ha l'obbligo di curare che questa venga eseguita nel più breve tempo possibile.
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